Appalti pubblici – Categoria prevalente – Individuazione dell’importo più elevato tra le categorie costituenti l’intervento
È legittima la previsione del bando di gara che indica come prevalente la categoria specializzata in luogo della categoria generale, quando l’importo della lavorazione specializzata è superiore all’importo della lavorazione che corrisponde alla categoria generale. Ai sensi dell’art. 108 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, infatti, si intende prevalente la categoria di opere il cui importo sia il più elevato tra quelle che costituiscono l’intervento oggetto della gara. (R.G. 1259/2015) tar sa 1604-15